- stato di disoccupazione involontaria (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro);
- almeno 13 settimane di contribuzione versata o dovuta (nel rispetto del minimale) nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Per la ricerca delle 13 settimane sono considerate utili le medesime tipologie di contribuzione già previste per l’ASpI (lavoro estero Paesi UE/convenzionati; maternità; astensione per malattia figlio);
- almeno 30 giornate di effettiva presenza al lavoro (a prescindere dalla durata oraria e dal rispetto del minimale contributivo) nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
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La nuova Naspi spetta anche nel caso di licenziamento disciplinare, in quanto la fattispecie rientra tra le ipotesi di disoccupazione involontaria: si veda l'interpello n.13/2015 del 24 aprile 2015 della Direzione generale attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
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