La Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 18535, del 2 agosto 2013, ha stabilito che non esiste l'obbligo del datore di lavoro di verificare la possibilità di adibire alle mansioni inferiori il lavoratore divenuto inidoneo allo svolgimento delle mansioni assegnate, quale alternativa al licenziamento, qualora tale lavoratore non abbia manifestato la propria disponibilità ad accettare l'assegnazione a mansioni inferiori.