Pensioni in ITALIA. 
Chi ha versato contributi previdenziali per alcuni anni in Italia (ad esempio 15 anni) e per altri anni in Svizzera (ad esempio 22 anni) ha diritto di andare in pensione di anzianità secondo i termini previsti dalla legge italiana vigente. L'Inps infatti considera gli anni di lavoro effettuati in Svizzera validi ai soli effetti del calcolo degli anni necessari per il requisito della pensione di anzianità. Ovviamente si percepirà la pensione calcolata soltanto per gli anni di lavoro effettuati in Italia (nell'esempio fatto 15 anni). Al raggiungimento dei requisiti per la pensione Svizzera (se uomo, 65 anni) si percepirà una seconda pensione (che nell'esempio fatto è relativa ai 22 anni di lavoro) direttamente dalla Svizzera.

Sistema pensionistico Svizzero.
Riassumiamo le caratteristiche principali del sistema pensionistico Svizzero. La sua base fondamentale è la solidarietà, che viene estesa alle generazioni, ai sessi, ed agisce come elemento di redistribuzione del reddito Il sistema è costituito da due canali, chiamati pilastri:

  • Pimo Pilastro A.V.S. (assicurazione vecchiaia superstiti)
  • Secondo Pilastro Previdenza Professionale (Complementare)

Primo Pilastro - AVS (assicurazione vecchiaia superstiti)
Età Pensionabile per l'AVS è: 65 anni per tutti gli uomini e 64 anni per le donne (se nate dopo il 1942).

L'importo della pensione AVS. L'importo della pensione in Svizzera è calcolato in base agli anni di lavoro (con versamento contributivo) e al reddito annuo medio percepito dal lavoratore, che viene rivalutato. In Svizzera esiste, a differenza dell'Italia, un tetto massimo delle pensioni .. Per l'anno 2OO5 il tetto massimo è pari a 2150 Fr. Sv. che si raggiunge con 44 anni di lavoro.

Splitting. Quando due coniugi lavorano entrambi in Svizzera, ai fini del calcolo della pensione il reddito dei coniugi percepito durante gli anni del matrimonio viene sommato e suddiviso in parti uguali per ciascuno. Quindi i coniugi percepiranno uguale pensione. La norma vale anche se interviene un divorzio.

Accrediti per compiti educativi. Per tutti gli anni in cui i lavoratori hanno avuto figli al di sotto dei sedici anni, viene conteggiato un accredito per compiti educativi. Viene cioè aumentato (figurativamente) il reddito utile per il calcolo della pensione.

Secondo Pilastro Previdenza Professionale (Complementare).
Il secondo pilastro è diventato obbligatorio per Legge dal 1985. E' esteso obbligatoriamente a tutti i lavoratori che abbiano compiuto i 25 anni e che hanno uno stipendio superiore a 19.450 franchi l'anno (valore di riferimento per il 2005 ). Il secondo pilastro è alimentato con contributi mensili proporzionali al reddito. Il 50% del contributo è a carico del datore di lavoro, il restante 50% è prelevato sulla busta paga del lavoratore dipendente. In determinati casi, il lavoratore può ottenere un'anticipazione di una parte del secondo pilastro (in pratica tutti i versamenti che ha accumulato fino al compimento del cinquantesimo anno di età).

Questi casi sono:
1) quando il lavoratore non residente (quindi frontaliere) cessa definitivamente di lavorare in svizzera;
2) per l'acquisto della prima casa, purché di residenza, anche in Italia o per la ristrutturazione della prima casa di residenza che ha già acquistato. Per
    questi casi è necessario aver accumulato un minimo di 20.000 franchi;
3) quando si intraprende un'attività autonoma, in svizzera ma anche all'estero.

L'ammontare del secondo pilastro, ovvero la rimanenza nel caso in cui sia stato in parte ritirato anticipatamente, va in godimento al titolare al compimento dei 65 anni di età per gli uomini e 64 per le donne. Il godimento del secondo pilastro può avvenire sia in un'unica soluzione a 65 anni ( o 64) che sottoforma di rendita aggiuntiva . Va ricordato che qualora si voglia avere la liquidazione del pilastro in un'unica soluzione, è necessario dare comunicazione scritta 3 anni prima di andare in pensione.

Tasse in Italia.
Il trattamento fiscale italiano del lavoratore frontaliero.
Il lavoratore che risiede in Italia e lavora in Svizzera è assoggettato alle trattenute fiscali sulla busta paga operate dal suo datore di lavoro svizzero (imposte alla fonte) Per quanto riguarda il fisco italiano, il lavoratore frontaliere non deve fare alcuna dichiarazione, quindi non deve pagare tasse, salvo che percepisca in Italia un reddito di qualunque natura (quindi anche da immobili) che sia superiore a 3000 euro l'anno. Solo in questo caso sarà obbligato a fare la dichiarazione del solo reddito italiano.

Indennità di disoccupazione.
Il trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori frontalieri.
Per i lavoratori frontalieri in Svizzera che rimangono disoccupati, l'inps riconosce un trattamento speciale di disoccupazione per la durata di 1 anno e pari a un minimo del 25% fino ad un massimo del 50% dello stipendio percepito in svizzera. In pratica l'Inps definisce ogni anno una cifra fissa per la disoccupazione speciale. La cifra spettante ad un frontaliere disoccupato non può essere inferiore al 25% né superiore al 50% del suo stipendio.

Contratti collettivi Ticinesi.
Schede riassuntive di alcuni contratti collettivi di lavoro in vigore nel Cantone Ticino

 

Servizi

Dove Siamo

La nostra sede è in:

Via Torriani, 27 - 22100 Como - Tel.031273295 - FAX 031264132

E-Mail: cstlario@uil.it

Torna su