Il giorno 8 giugno 201, a Milano, Confartiginato - CNA - Casartigiani - CLAAI - CGIL - CISL - UIL Lombardia, hanno sottoscritto l'accordo regionale per la gestione degli accordi di sospensione dell'attività con indennità ASpI legge 28 giugno 2012; n. 92.

L’art. 3, comma 17 della legge n.92 del 28 giugno 2012 (riforma Fornero) riconosce, in via sperimentale per il periodo 2013-2015, l’erogazione della indennità ASpI ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso di particolari requisiti assicurativi e contributivi, a condizione che ci sia un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell’indennità stessa a carico dei Fondi bilaterali, ovvero a carico dei nuovi fondi di solidarietà previsti dall’art. 3, comma 4 della legge di riforma (Circolare INPS n.36 del 14/3/2013).

Il d.lgs n.22/2015 (job acts) introduce l’indennità NASPI, che sostituisce ASpI e mini ASpI (introdotti dalla riforma Fornero art. 2 L.92/2012), con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.

Nulla cambia rispetto alla misura sperimentale di cui all’art.3, c.17 della L.92/2012 – ASpI lavoratori sospesi – che resta in essere fino al 31 dicembre 2015,  mantenendo gli stessi requisiti e modalità di calcolo disciplinati dalla sopra citata legge n. 92 del 2012.

 

Sono beneficiari dell'integrazione al reddito, del suddetto fondo, i dipendenti di imprese artigiane, a seguito di sospensione “per crisi aziendali o occupazionali”.

Le cause che danno diritto alla sospensione di attività per un'azienda sono ad esempio:

  1. crisi di mercato, comprovata dall’andamento negativo ovvero involutivo degli indicatori economico finanziari complessivamente considerati;
  2. mancanza o contrazione di lavoro, commesse, clienti, prenotazioni o ordini, ovvero contrazione o cancellazione delle richieste di missioni nel caso di agenzie di somministrazioni di lavoro;
  3. mancanza di materie prime o contrazioni di attività non dipendente da inadempienze contrattuali della azienda o da inerzia del datore di lavoro;
  4. sospensioni o contrazioni dell’attività lavorativa in funzione di scelte economiche, produttive o organizzative dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente;
  5. eventi improvvisi e imprevisti quali incendio, calamità naturali, condizioni meteorologiche incerte.

La fruizione dei periodi di sospensione indennizzabili a titolo di AspI non deve necessariamente precedere l’eventuale accesso agli ammortizzatori in deroga. E’ possibile richiedere la prestazioni ASpI sospesi anche successivamente ad un periodo di fruizione di CIG in deroga. Il completo esaurimento dell’indennità ASpI riconosciuta ai lavoratori sospesi non è condizione necessaria per l’accesso ai trattamenti in deroga alla normativa vigente.  (Messaggio INPS n.16857 del 21/10/2013)

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