Azioni di rete per il Lavoro 

Regione Lombardia 

DGR n. X/6686 del 9/6/2017

Regione Lombardia, con la delibera n° X/6686 del 9 giugno 2017 ha approvato le linee guida per l'attuazione delle azioni di rete per il lavoro, ed ha stanziato per la misura in questione risorse economiche pari a € 5.000.000,00 per il triennio 2017/2019.

La misura "Azioni di rete per il lavoro" si caratterizza per essere uno strumento di politica attiva rivolta a gruppi di lavoratori in cerca di nuova occupazione coinvolti in processi di crisi aziendale, con l’obiettivo di ridurre l’impatto delle crisi sui territori interessati e di supportare il mantenimento dei livelli occupazionali e consente di attivare progetti che prevedono l’erogazione di servizi al lavoro e alla formazione finalizzati alla ricollocazione, a favore di lavoratori in uscita o già fuoriusciti da aziende interessate da crisi. Tale misura completa gli strumenti regionali di politica attiva per il lavoro ed è intesa come alternativa ai percorsi individuali della Dote Unica Lavoro in quanto consente di prendere in carico gruppi di lavoratori accomunati da una medesima storia ed esperienza lavorativa.

 

Destinatari

Le Azioni di rete per il lavoro si rivolgono ai lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendale, percettori di strumenti di sostegno al reddito, quali la Cassa Integrazione Guadagni in deroga alla normativa vigente (CIGD) e la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) in presenza di accordi che prevedono esuberi, e lavoratori già espulsi dal mercato del lavoro da aziende in crisi, percettori o meno di strumenti di sostegno al reddito, che quindi si trovano in stato di disoccupazione.

I lavoratori devono provenire da una o più unità produttive/operative ubicate in Lombardia di una specifica azienda in crisi, il numero di destinatari per progetto deve essere di almeno 10 persone.

 

 

Soggetti attuatori e le reti di partenariato

I progetti delle azioni di rete devono essere presentati da un partenariato che coinvolga almeno tre soggetti e che abbia come ente capofila un operatore accreditato da Regione Lombardia ai servizi al lavoro. La rete di partenariato può includere soggetti accreditati ai servizi al lavoro e alla formazione, enti locali, organizzazioni datoriali e associazioni rappresentanti dei lavoratori, altri enti di rilevanza socio economica, organizzazioni del terzo settore e le imprese.

La rete individua un soggetto capofila, che deve necessariamente essere un operatore accreditato da Regione Lombardia ai servizi al lavoro, e deve comprendere almeno tre soggetti (incluso il capofila).I servizi al lavoro e alla formazione dovranno essere erogati esclusivamente dai partner qualificati come operatori accreditati da Regione Lombardia.

I soggetti della rete regolano i loro rapporti e gli impegni nell’ambito di un Accordo di Partenariato, da formalizzare dopo l’ammissione al contributo pubblico.

Il soggetto capofila della Rete è il coordinatore del progetto, unico interlocutore diretto nei confronti di Regione Lombardia e unico beneficiario. Ha la responsabilità di coordinare la rete di partenariato e la predisposizione della documentazione che sarà richiesta dal provvedimento attuativo per la presentazione del progetto e, in caso di ammissione al finanziamento, degli atti conseguenti nelle diverse fasi di sviluppo del progetto, inclusa la rendicontazione e la richiesta di liquidazione.

Il soggetto capofila predispone e sottoscrive i Piani di Intervento Personalizzato per ciascun destinatario, in raccordo con gli altri soggetti della rete.

Gli operatori accreditati al lavoro e alla formazione partner di progetto partecipano alla realizzazione del progetto, erogando i servizi definiti nei PIP in raccordo con il capofila, sulla base di quanto definito a progetto e sulla base degli impegni presi nell’Accordo di partenariato.

 

Caratteristiche dei progetti

I progetti di azioni di rete per il lavoro devono essere caratterizzati da un elevato grado di adattabilità rispetto a specifiche situazioni di crisi aziendale e fortemente orientati al raggiungimento dell’obiettivo occupazionale.

La definizione di un progetto da parte di una rete di partenariato, comporta la descrizione:
- del contesto dell’azienda/delle aziende di provenienza nell’ambito del quale il progetto trova la sua giustificazione
- delle caratteristiche dei destinatari in termini di situazione occupazionale, profili professionali e elementi utili a evidenziarne i fabbisogni e/o particolari situazioni di difficoltà
- degli obiettivi specifici che si intende perseguire, con particolare riferimento alle strategie occupazionali che la rete intende attuare per incidere positivamente sui livelli occupazionali
- la composizione e le caratteristiche del partenariato, dando particolare evidenza alla rappresentatività territoriale del partenariato e del coinvolgimento di interessi diversi, alla differenziazione di competenze ed esperienze nonché alla sostenibilità e stabilità del partenariato nel tempo
- l’assetto organizzativo del progetto, indicando ruoli e funzioni dei partner della rete, i servizi che saranno erogati da ciascun componente e le modalità organizzative e di gestione che si intendono adottare per assicurare la realizzazione delle attività
- l’arco temporale di svolgimento
- i risultati attesi, con particolare riferimento agli impatti in termini di occupazione dei lavoratori.

Il progetto deve inoltre definire il Piano dei conti, determinato dai costi relativi ai servizi riconosciuti a processo e dai servizi riconosciuti a risultato, rispettando i massimali dei servizi del Quadro Regionale degli Standard minimi dei Servizi di cui ai D.D.U.O. del 9 dicembre 2015 n. 11053 e ss.mm.ii. e D.D.U.O. del 21 novembre 2013, n. 10735 che approva l’offerta dei servizi formativi.

Il valore dei servizi a processo indicati nel piano dei conti non può superare l’importo di € 2.000,00 per singolo destinatario.

I servizi a risultato sono riconosciuti e liquidati solo sulla base degli effettivi esiti occupazionali e valorizzati sulla base dei massimali per fascia di intensità di aiuto per singolo destinatario, che saranno determinati sulla base della fascia di aiuto di appartenenza, in esito alla profilazione dei destinatari da realizzarsi in fase di avvio del progetto.

Il valore dei servizi a risultato verrà riconosciuto per un numero massimo di destinatari pari a quello indicato nella proposta progettuale.

 

Servizi attivabili e risultato occupazionale

I progetti di azioni di rete per il lavoro devono articolarsi in percorsi di ricollocazione, definiti per ciascun destinatario in un Piano di Intervento Personalizzato (PIP), che prevedono:
- Servizi a processo, erogabili per un massimo di € 2.000,00 a destinatario indipendentemente dalla Fascia di Aiuto in esito alla profilazione;
- Servizi a risultato, quantificati secondo la Fascia di Aiuto del destinatario in esito alla profilazione e riferiti all’unità di costo standard del quadro degli standard minimi di servizio.

Il progetto deve obbligatoriamente prevedere per tutti i lavoratori i Servizi di base e un Servizio di inserimento lavorativo.

Il risultato occupazionale deve essere raggiunto nell’arco temporale di durata del progetto.

Il risultato occupazionale consiste in:
- Servizio di inserimento e avvio al lavoro: avvio di rapporti di lavoro subordinato o missioni di somministrazione della durata complessiva non inferiore a 180 giorni anche non continuativi e con aziende diverse, con un monte ore settimanale non inferiore alle 20 ore settimanali salvo il caso in cui l’assunzione riguardi un lavoratore sospeso nel cui contratto originario fosse previsto un orario di lavoro settimanale inferiore alle 20 ore;
- Servizio di autoimprenditorialità: iscrizione dell’impresa alla CCIAA e/o apertura di una partita IVA coerente con il business plan.

Con riferimento al Servizio di inserimento e avvio al lavoro, si specifica che non è riconosciuto il risultato occupazionale per gli inserimenti lavorativi effettuati:
- presso datori di lavoro appartenenti allo stesso gruppo dei soggetti accreditati che compongono la rete ed erogano i servizi;
- presso datori di lavoro presso cui il destinatario ha svolto una attività lavorativa nei 4 mesi precedenti l’inserimento lavorativo a valere sulle Azioni di rete.

 

Presentazione e valutazione dei progetti

I progetti di azioni di rete per il lavoro potranno essere presentati dal soggetto capofila della rete di partenariato a sportello, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Attachments:
FileFile size
Download this file (164_piano_trien_sicurezza_lavoro.pdf)Delibera Giunta Lombardia n164_29_5_2018615 kB

Servizi

Dove Siamo

La nostra sede è in:

Via Torriani, 27 - 22100 Como - Tel.031273295 - FAX 031264132

E-Mail: cstlario@uil.it

Torna su